Privacy: le regole per il trattamento dei dati nelle strutture sanitarie

Lucia Volanti - consulente GÉODE

Le strutture sanitarie, le case di cura, gli ambulatori medici, le case di riposo sono luoghi dove sono contenute e gestite molte informazioni relative ai pazienti: dai semplici dati anagrafici ai dati relativi allo stato di salute (dati sensibili).
Questi dati sensibili possono essere molteplici: analisi mediche, referti, cartelle dei pazienti, ricette, immagini riprese con sistemi di videosorveglianza, informazioni relative a patologie specifiche.
Viene da chiedersi se le strutture sanitarie nella gestione di tutti questi dati e informazioni sono in regola con quanto previsto dal Codice della Privacy e dal Garante per la protezione dei dati.
Gli adempimenti sono numerosi e coinvolgono un certo numero di persone: dal personale amministrativo ai medici, dagli infermieri agli ausiliari, non dimenticando tutto quel personale volontario che entra nella struttura sanitaria.
A tal proposito il Garante a richiamato “le strutture ad assicurare l'adozione di interventi finalizzati ad offrire un servizio più rispettoso dei diritti e della dignità del malato per garantire una maggiore tutela della riservatezza dei malati”.
L' intervenuto del Garante è scaturito da vari casi in cui alcuni pazienti si erano lamentati che nelle strutture sanitarie, dove erano degenti, gli operatori, dopo aver fatto compilare i moduli ai pazienti, chiedevano  la conferma delle malattie ivi indicate dinanzi ad altre persone. Così come altri pazienti avevano lamentato il recapito a casa dall’ospedale pediatrico del referto medico del figlio in busta chiusa, sulla quale era però apposto un timbro con il nome del reparto, il tipo di esame effettuato, nonché la patologia. Su questo punto il Garante ha precisato che “per una migliore tutela della privacy, la consegna dei referti deve avvenire in una busta chiusa senza alcuna indicazione esterna che permetta l’associazione tra malato e patologia”.
Ma perché succedono questi errori all’interno delle strutture sanitarie?
La risposta è semplice. Perché le strutture sanitarie negli ultimi anni hanno prodotto tutta una serie di documentazione che però è molto spesso rimasta lettera morta cioè non è stata diffusa e spiegata al personale.
Risulta necessaria oltre che obbligatoria per legge (allegato B del D.Lgs.196/2003) la formazione per tutto il personale soprattutto in merito alle disposizioni del Garante
Il Garante ha ribadito (Provvedimento 9 novembre 2005) che al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie per diagnosi, cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative deve essere garantita la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità.
Il garante ha inoltre chiarito ed esplicitato che organismi sanitari pubblici e privati (aziende sanitarie  territoriali, aziende ospedaliere, case di cura, osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) una serie di misure da adottare per adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle
strutture sanitarie a quanto stabilito nel Codice sulla privacy e per assicurare il massimo livello di tutela delle persone.
Di seguito una sintesi delle misure da rispettare e che introduciamo nei nostri interventi di consulenza e formazione:

  1. Tutela della dignità che deve sempre essere garantita soprattutto per le  fasce deboli (disabili, minori, anziani) e pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi.
  2. Riservatezza nei colloqui tra personale sanitario e paziente (prescrizione di medicine, o rilascio di certificati, consegna analisi, cartelle cliniche, prescrizioni) al fine di evitare che le informazioni sulla salute del paziente possano essere conosciute da terze persone.
  3. Distanze di cortesia devono essere predisposte operazioni amministrative allo sportello (prenotazioni) o al momento dell'acquisizione di informazioni sullo stato di salute.
  4. Le strutture sanitarie possono dare informazioni sulla presenza dei degenti nei reparti, ma solo a terzi legittimati (familiari, conoscenti, personale volontario) e previo consenso informato del paziente, se cosciente e capace, al momento del ricovero che può decidere quali soggetti possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza.
  5. I pazienti, in attesa di una prestazione o di documentazione (es. analisi cliniche), non devono essere chiamati per nome. Risulta utile per svolgere l’attività di chiamata del paziente attribuire un codice numerico al momento della prenotazione o dell’accettazione.
  6. Non possono essere visibili al pubblico liste di pazienti in attesa di intervento e i documenti sulle condizioni cliniche del paziente ad esempio le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.
  7. Le strutture sanitarie per dare informazioni sullo stato di salute a parenti o comunque persone diverse dal paziente hanno bisogni di avere uno specifico consenso del paziente.
  8. I soggetti terzi che hanno accesso alle strutture sanitarie (es. associazioni di volontariato), per poter conoscere informazioni sulle persone in relazione a prestazioni e cure devono rispettare tutte le regole e le garanzie previste dalle strutture sanitarie per il proprio personale, come ad esempio vincoli di riservatezza, possibilità e modalità di approccio ai degenti.
  9. I referti diagnostici, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta e con consegna in busta chiusa.
  10. Può essere data l’informazione relativa al passaggio o alla presenza di una persona al pronto soccorso, anche telefonicamente, ma solo ai terzi legittimati, previo consenso informato del paziente (cosciente e capace).

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